Il sostituto d’imposta nel crowdfunding: le novità di Recrowd

sostituto d'imposta nel crowdfunding

Recrowd inizia il 2023 con importanti novità in merito alla tassazione.
Parliamo dell’introduzione di una nuova figura, quella del sostituto d’imposta nel crowdfunding.
Nello specifico in questo articolo approfonderemo il tema dei proventi degli investitori in crowdfunding nelle operazioni immobiliari proposte attraverso la piattaforma.

Come più volte evidenziato, le piattaforme di lending crowdfunding italiane spesso si appoggiano ad istituti di pagamento esteri, come Lemonway. Ma questi operatori non sono autorizzati ad operare in Italia come intermediari finanziari. E pertanto non possono agire come sostituti d’imposta nel crowdfunding.

Questo inquadramento costringeva però gli investitori a predisporre la dichiarazione dei redditi.
In più era necessario sottoporre gli interessi percepiti a tassazione progressiva Irpef – dal 23% al 43% – oltre a predisporre il Quadro RW.
Tutto ciò senza poter usufruire dell’imposta sostitutiva del 26%, evitando gli obblighi dichiarativi.

E’ ora intenzione di Recrowd di dare l’opportunità a tutti gli investitori di cambiare regime, applicando l’imposta sostitutiva 26% ed evitando gli obblighi dichiarativi.

Vediamo nel dettaglio cosa cambia.

L’iter precedente in vigore fino al 7 marzo 2023

Le persone fisiche che investivano attraverso Recrowd nelle società proponenti seguivano questa procedura.

La società proponente che riceveva l’investimento, quando erogava gli interessi all’investitore, tratteneva direttamente il 26% a titolo di acconto.
Successivamente, entro marzo dell’anno successivo, rilasciava la certificazione unica (CU) con l’indicazione della data e dell’importo del versamento effettuato.

Il privato investitore doveva indicare nella propria dichiarazione dei redditi anche il reddito – cioè l’interesse – ricevuto dalla società proponente, aumentando il proprio reddito imponibile. Di conseguenza anche l’aliquota progressiva Irpef, ricalcolando le imposte dovute e scontando la ritenuta di acconto del 26%. Inoltre doveva indicare l’investimento effettuato attraverso Recrowd nel quadro RW.

Il nuovo regime: il sostituto d’imposta in Recrowd

Dall’8 marzo, invece, l’iter è cambiato grazie all’accordo siglato con PituPay, istituto di pagamento italiano appartenente al Gruppo Prestiamoci. Azienda che opera nel settore dei prestiti tra privati. Questa agisce come intermediario finanziario, attività riservata a chi rientra nell’art. 106 del Testo Unico Bancario.

L’art. 106 del T.U.B. infatti sancisce che l’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti è riservato esclusivamente agli intermediari finanziari autorizzati. Quindi devono essere iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia.

Ciò per dire che il servizio di PituPay:

– agirà come sostituto d’imposta nel crowdfunding;

– consentirà agli investitori di ricevere gli interessi maturati su Recrowd al netto della ritenuta del 26% come imposta sostitutiva a titolo definitivo, senza quindi dover inserire questo reddito nella propria dichiarazione e dover ricalcolare le imposte ordinarie.

Le differenze tra i due iter

Facciamo un esempio comparato.

Poniamo il caso che un soggetto lavoratore dipendente abbia un reddito lordo di 30.000 euro.
In più riceva un interesse di 10.000 euro da investimento in crowdfunding.

ITER PRECEDENTE – Senza il sostituto d’imposta il reddito totale diventa:

Reddito da lavoro dipendente30.000euro
Interessi10.000euro
Reddito Imponibile40.000euro
Irpef11.520euro

Applicando gli scaglioni di reddito del 2022, l’aliquota media Irpef è del 28,8% .

Pertanto, anche se è possibile scaricare la ritenuta del 26% a titolo di acconto, effettuata dal proponente sui 10.000 euro, il dichiarante subisce una penalizzazione. Perché versa 1.200 euro di imposta in più (infatti sottopone i 10.000 euro a tassazione alla aliquota progressiva del 38%, scaglione fra 28.000 e 55.000 euro), versando 3.800 euro di imposta.
Mentre con l’imposta sostitutiva avrebbe pagato soltanto il 26%, ovvero 2.600 euro.
Inoltre è costretto a sopportare il costo della dichiarazione dei redditi e del quadro RW.

ITER FUTURO – Con il sostituto d’imposta nel crowdfunding il reddito totale diventa:

Reddito da lavoro dipendente 30.000euro           
Reddito Imponibile 30.000euro
Irpef ordinaria 7.720euro
Reddito soggetto ad imposta sostitutiva10.000euro
Imposta sostitutiva2.600euro
Irpef ordinaria + Imposta sostitutiva10.320euro

Con l’introduzione del sostituto d’imposta nel crowdfunding il reddito ordinario è sempre di 30.000 euro. Mentre i 10.000 euro di reddito di capitale, ovvero l’ interesse, non vengono più dichiarati in aggiunta ai redditi soggetti ad imposta ordinaria.
Su questi 10.000 euro verrà trattenuto direttamente e definitivamente l’imposta sostitutiva del 26%.

Quindi all’investitore arriva direttamente il netto, senza dover far più la dichiarazione dei redditi e il quadro RW.

Altri casi possibili:

1.Il Modello 730 pre-compilato

Il nuovo iter che prevede l’intervento di un sostituto d’imposta è interessante anche per tutti i soggetti che effettuano la dichiarazione dei redditi con il modello 730 pre-compilato.
Ma il problema di questo modello è che non è prevista la tipologia del crowdfunding.
Di conseguenza la ritenuta viene automaticamente inserita dal sistema digitale nella voce generica “altri redditi da lavoro autonomo”. Ciò crea problemi a categorie di lavoratori il cui contratto non consente lo svolgimento di altre attività economiche o, in ogni caso, crea confusione anche in occasione di eventuali indagini e/o verifiche fiscali o previdenziali.

2.Le società semplici

Le società semplici non sono società di tipo commerciale. Per questo il regime fiscale è esattamente identico a quello delle persone fisiche. In quanto operano come privati al di fuori del regime d’impresa. Quindi l’interesse percepito dalla società viene trasferito proporzionalmente alla quota di partecipazione in capo ai soci sottostanti, già al netto delle ritenuta a titolo d’imposta.

Mentre prima veniva attribuito ai soci il reddito lordo e simmetricamente veniva ripartita la ritenuta d’acconto del 26%, entrambi indicati nel quadro H che poi doveva essere riepilogato nella dichiarazione dei redditi personale di ognuno dei soci.

3.I residenti all’estero e le persone giuridiche

Per queste due categorie il trattamento della tassazione rimane invariato. La piattaforma continuerà a liquidare gli interessi al lordo della tassazione. Ciò vuol dire che i soggetti in questione adempiranno alla normativa autonomamente. Versando quanto dovuto all’autorità che si occupa della riscossione dei tributi, in base al regime a cui sono assoggettati nei casi specifici.

Per un ulteriore approfondimento leggi l’articolo sulla tassazione del crowdfunding in Italia.

Conclusioni

Possiamo quindi concludere dicendo che il mutamento proposto da Recrowd costituisce un vantaggio e una semplificazione a favore di tutti.
Da un lato elimina il problema della compilazione della dichiarazione dei redditi e del quadro RW.
Dall’altro, per chi faceva il 730, elimina il problema di trovarsi in difficoltà nel definire la tipologia di ritenuta.

Per approfondire il tema sulla nuova tassazione vedi il webinar di seguito, con la gentile collaborazione del Dr. Mauro Finiguerra e del suo studio:

Se hai altri dubbi sul tema vedi l’approfondimento di seguito:

Nota bene:

Si deve infine precisare che è sempre meglio affrontare i calcoli delle imposte con un professionista esperto. Non è escluso che in alcuni casi particolari, come l’esistenza di altri redditi soggetti ad imposta sostitutiva oppure se l’investitore dovesse avere diritto a detrazioni d’imposta particolarmente importanti, potrebbe essere necessario effettuare un confronto più dettagliato e approfondito per verificare l’effettivo vantaggio di entrare nel regime ordinario.

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