La Tassazione del Crowdfunding in Italia

Tassazione Crowdfunding Italia - Crowdfunding Immobiliare

La Tassazione del Crowdfunding in Italia è un argomento complesso. Che presenta anche dei tratti di incertezza. Per essere sicuri di rispondere correttamente al tema abbiamo identificato un’area specifica che tratteremo. Parleremo delle ultime interpretazioni in materia di Lending Crowdfunding Immobiliare, definito anche Social Lending Immobiliare, in conformità con l’attuale area di competenza di Recrowd. Un supporto fondamentale nella redazione di questo articolo ci è stato fornito dalla Società Finiguerra and Partners, e dal Partner Dr. Mauro Finiguerra, che ringraziamo.

Premesse sul contesto normativo del Lending Crowdfunding

La legge di riferimento a riguardo è l’Art. 1 co. 43 e 44 della Legge n. 205/2017 – con la quale si disciplinano le operazioni di prestito effettuate da persone fisiche a terzi, al di fuori della sfera d’impresa, mediante piattaforma di crowdfunding (Peer-to-Peer Lending).

Tuttavia la norma è stata inserita senza fare alcune precisazioni fondamentali per individuarne la natura. E soprattutto senza i necessari collegamenti per armonizzarla con le altre norme in vigore. In particolare quelle che disciplinano la tassazione delle remunerazioni delle attività finanziarie.

La Tassazione del Lending Crowdfunding: il contesto italiano

Di seguito descriviamo sinteticamente i passaggi che compongono un’operazione di investimento nel Lending Crowdfunding Immobiliare. Se vuoi approfondire questo argomento leggi l’articolo che ti spiega come funziona una piattaforma di crowdfunding immobiliare.

  1. Una società che opera in ambito immobiliare, detta anche soggetto proponente, offre sul mercato un’operazione da finanziare a determinate condizioni (interessi e scadenze).
  2. La piattaforma italiana (nel nostro caso Recrowd) offre assistenza tecnica in generale finalizzata alla raccolta del finanziamento nell’ambito del P2P lending. Predispone il contratto di prestito fra privati. Fornisce assistenza tecnica agli investitori per l’apertura del conto di pagamento presso l’istituto di pagamento estero.
  3. L’istituto di pagamento estero (nel nostro caso Lemon Way) offre la disponibilità di aprire, gestire e chiudere dei conti di pagamento intestati ai singoli investitori privati.
  4. Gli investitori (persone fisiche e giuridiche, sia residenti in Italia sia residenti all’estero) domandano di partecipare alle operazioni dei soggetti proponenti. Offrono capitali con cui finanziarle le operazioni alle condizioni indicate da questi ultimi.

Le attività descritte in precedenza si concretizzano, a livello normativo, nei seguenti contratti:

  1. Contratto di prestito (mutuo ex art. 1813 c.c.), fra il soggetto proponente e l’investitore
  2. Contratto di apertura del conto di pagamento, fra l’istituto di pagamento estero e l’investitore
  3. Contratto di assistenza, fra la piattaforma italiana e il soggetto proponente
  4. Contratto di assistenza fra la piattaforma italiana e l’investitore

Due incertezze sulla Tassazione del Crowdfunding in Italia

I problemi che devono ancora trovare soluzione e che, al momento, sono stati trattati in modo contraddittorio dalla sola prassi dell’Agenzia delle Entrate, con le risposte ad interpelli nn. 168 e 169 del 2020, con la risoluzione ministeriale n. 56/E del 2020, nonché alla più recente risposta all’interpello n. 687 del 2021, sono i seguenti:

  1. Determinazione della natura del conto di pagamento utilizzato dal P2P lending, che viene indicata nei documenti di cui sopra, a volte come “prodotto finanziario”, a volte come  “strumento finanziario e ogni altra forma di investimento finanziario”;
  2. Interpretazione della norma indicata nella legge alla lettera d-bis di cui sopra, a proposito dell’applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’imposta invece che della tassazione progressiva Irpef,  che potrebbe anche essere oggetto di una causa di incompatibilità con il diritto europeo, a proposito della natura della “presenza” giuridica dell’istituto di pagamento estero (francese) che agisce in Italia tramite la piattaforma italiana – proprio agente di pagamento – senza stabile organizzazione ma con riconoscimento ufficiale di detta posizione da parte di Banca d’Italia secondo le norme previste dalla disciplina comunitaria.

Il primo problema causa l’incertezza sulla sottoposizione o meno ad Ivafe, sia in misura fissa di euro 34,20 che in misura percentuale 0,2%, del somme investite sulla piattaforma. Questo perché il conto di pagamento non è considerato un conto corrente bancario. Di conseguenza non si tratta per il fisco di prodotti finanziari.

Il secondo problema nasce dalla rigorosa e ristretta analisi interpretativa della norma da parte dell’Agenzia delle Entrate, che consente di applicare la ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 26% soltanto alle piattaforme gestite da società iscritte all’albo degli intermediari finanziari, di cui all’Art. 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al Dl 1° settembre 1993, n. 385, o da istituti di pagamento che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 114 del Dl n. 385 del 1993, autorizzati da Banca d’Italia.

Come risolvere l’incertezza sulla tassazione del crowdfunding?

Al primo problema si può dare risposta utilizzando le norme e la prassi a disposizione dei contribuenti, pur dovendo effettuare precisazioni dettagliate, come si vedrà in seguito.

Al secondo problema non si può dare risposta univoca, se non invocando un intervento del legislatore o stimolandolo, con adeguato studio approfondito non riproponibile in questo ambito, per la verifica della tenuta della norma “esclusiva” italiana rispetto alle norme del diritto europeo, che sostengono i principi della libera circolazione di capitali e persone e della libertà di stabilimento, alla luce della direttiva europea che ha consentito l’introduzione di queste nuove forme di strumenti finanziari.

In ogni caso alla luce del Regolamento Europeo in materia sia le piattaforme estere sia le società di Crowdfunding italiane si stanno orientando verso la procedura di riconoscimento come istituti di pagamento alla luca della normativa riportata in precedenza.

Come assolvere agli obblighi fiscali

A seguito di quanto sopra, le norme e la prassi impongono i seguenti comportamenti prudenziali, in attesa di novità legislative o di ulteriori interventi di prassi o giurisprudenziali:

Interessi percepiti da Persone Fisiche residenti in Italia

Gli interessi percepiti da Persone Fisiche residenti in Italia, per prestiti effettuati a terzi tramite raccolta Peer-to-Peer organizzata da piattaforme di crowdfunding residenti in Italia, non qualificate come intermediari finanziari o come istituti di pagamento ai sensi della Legge bancaria, anche se considerate agenti di pagamento di piattaforme estere, che non abbiano in Italia una stabile organizzazione o che non abbiano nominato un intermediario autorizzato ai sensi della legge bancaria domestica, sono:

  • Soggetti a tassazione ordinaria progressiva Irpef (da 23% a 43%);
  • Soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di acconto 26% , ove il sostituto d’imposta è il proponente; 
  • Soggetti all’obbligo di dichiarazione dei redditi (Quadro RL – sez. I-A – rigo RL2, codice “1” e nella colonna 3 le ritenute del 26% qualora operate).

Inoltre, poiché gli investitori stipulano un contratto per l’apertura di un conto di pagamento con un istituto di pagamento estero, questi ultimi sono:

  • Soggetti ad obblighi monitoraggio (Quadro RW);
  • Non soggetti all’obbligo di pagamento I.VA.F.E. 0,2% (Rm n. 56/E del 2020)

Non avendo natura di conto corrente, ma di altri strumenti finanziari, devono essere dichiarati nel Quadro RW sempre, per qualsiasi importo, senza alcun limite di esonero.

Interessi percepiti da Persone Giuridiche residenti in Italia

Gli interessi percepiti da Persone Giuridiche residenti in Italia, per prestiti effettuati a terzi tramite raccolta Peer-to-Peer organizzata da piattaforme di crowdfunding residenti in Italia, non qualificate come intermediari finanziari o come istituti di pagamento ai sensi della Legge bancaria, anche se considerate agenti di pagamento di piattaforme estere, che non abbiano in Italia una stabile organizzazione o che non abbiano nominato un intermediario autorizzato ai sensi della legge bancaria domestica, sono:

  • Soggetti a tassazione Ires (24%);
  • Non Soggetti a ritenuta alla fonte 26%, né a titolo di acconto, né a titolo d’imposta, perché il reddito maturato non è considerato di capitale ma d’impresa e deve essere riportato nel conto economico come ricavo finanziario; 
  • Soggetti all’obbligo di dichiarazione dei redditi (Quadro RF – Redditi d’Impresa).

Inoltre, anche se gli investitori stipulano un contratto per l’apertura di un conto di pagamento con un istituto di pagamento estero, questi ultimi sono:

  • Non Soggetti ad obblighi di monitoraggio (Quadro RW);
  • Non soggetti all’obbligo di pagamento I.VA.F.E. 0,2% (Rm n. 56/E del 2020)

Le attività d’impresa sono escluse dai soggetti obbligati al monitoraggio dal Dl n. 167/90 che si applica solo alle persone fisiche, alle società semplici ed a tutti gli enti non commerciali.

Interessi percepiti da soggetti Residenti all’Estero

Gli interessi percepiti da Persone Fisiche o Giuridiche residenti all’Estero, per prestiti effettuati a terzi tramite raccolta Peer-to-Peer organizzata da piattaforme di crowdfunding residenti in Italia, non qualificate come intermediari finanziari o come istituti di pagamento ai sensi della Legge bancaria, anche se considerate agenti di pagamento di piattaforme estere, che non abbiano in Italia una stabile organizzazione o che non abbiano nominato un intermediario autorizzato ai sensi della legge bancaria domestica, sono:

  • Non Soggetti ad imposizione diretta in Italia;
  • Soggetti a ritenuta alla fonte 26% a titolo di imposta per non residenti, salvo che il soggetto estero non richieda l’applicazione della ritenuta convenzionale, qualora esista Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata fra Italia ed il Paese di residenza dell’investitore, ovviamente sempre a carico del sostituto italiano ovvero del proponente;
  • Non Soggetti all’obbligo di dichiarazione dei redditi.

Inoltre, anche se  gli investitori stipulano un contratto per l’apertura di un conto di pagamento con un istituto di pagamento estero, questi ultimi sono:

  • Non Soggetti ad obblighi monitoraggio (Quadro RW);
  • Non soggetti all’obbligo di pagamento I.VA.F.E. 0,2% (Rm n. 56/E del 2020)

I soggetti non residenti in Italia sono esclusi dagli obblighi di monitoraggio dal Dl n. 167/90 che si applica solo alle persone fisiche, alle società semplici ed a tutti gli enti non commerciali italiani. Occorre prestare particolare attenzione alle seguenti situazioni:

– cittadini italiani residenti all’estero in Paesi a Fiscalità Privilegiata
– delle società residenti all’estero sottoposte alla presunzione di esterovestizione.

In caso di convenzione contro le doppie imposizioni stipulata con il Paese estero di residenza dell’investitore, esiste modulistica specifica da fornire con opportune certificazioni da parte delle autorità fiscali estere. Quest’ultima consentirà di applicare agli interessi la ritenuta convenzionale, in modo che il sostituto d’imposta, cioè soggetto proponente, possa predisporre un apposita documentazione per dimostrare alle autorità fiscali italiane il motivo dell’applicazione della ritenuta ridotta, ai non residenti.

In ogni caso, la nuova tassazione adottata da Recrowd non compromette la situazione fiscale di persone giuridiche e soggetti residenti all’estero.

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