Il Regolamento Europeo sul crowdfunding – 2020

Regolamento europeo crowdfunding 2020

Il 20 ottobre 2020 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Regolamento Europeo n. 2020/1503 (Regulation on European Crowdfunding Service Providers for BusinessECSP) volto a regolare un nuovo metodo di investimento: il crowdfunding.

Il Regolamento è entrato in vigore il 10 novembre 2021.
Prima di tale data il crowdfunding era una materia grigia.

Vediamo nel dettaglio cosa disciplina il Regolamento Europeo e come questo è stato recepito dagli Stati membri.

Prima dell’entrata in vigore della normativa

Iniziamo spiegando che il crowdfunding è un modello di investimento che permette ad una folla di privati – crowd – di finanziare – funding – progetti online con piccole somme di capitali.

Il crowdfunding ha suscitato sin da subito un forte interesse.
Nello specifico ha colpito la sua rapida efficacia di raccolta di capitali.
Tuttavia il notevole sviluppo del settore è avvenuto in modo disomogeneo tra i membri dell’UE. Per la mancanza di una disciplina generale si è giunti alla creazione di molteplici regimi regolatori attuati da ogni singolo Stato, a volte anche divergenti tra loro.

In più mancava una completa tutela degli investitori. Tutela che era rimessa alle “best practice” delle singole piattaforme.

Cosa cambia con l’emanazione del Regolamento Europeo

Il 2018 è stato l’anno in cui il legislatore europeo ha sentito l’esigenza di armonizzare la disciplina del crowdfunding.

Dopo circa due anni, in seduta plenaria, il Parlamento dell’UE ha approvato il Regolamento UE n.2020/1503, definito con l’acronimo “ECSP“, la cui entrata in vigore è stata prevista inizialmente per il 10 novembre 2022.

L’introduzione di una legislazione europea comune ha lo scopo di favorire lo sviluppo del crowdfunding, incoraggiando l’investimento e rafforzando la fiducia degli investitori.

L’applicazione del Regolamento Europeo sul crowdfunding riguarda i due modelli di crowdfunding principalmente utilizzati, ovvero l’equity ed il lending, con l’esclusione dei prestiti peer-to-peer ai privati.

Vediamo nel dettaglio le novità che stabilisce il Regolamento Europeo.

  1. Autorizzazione e regime transitorio: le piattaforme di crowdfunding devono presentare la domanda di autorizzazione ad esercitare presso l’Autorità competente dello Stato membro di cui fanno parte. Compito dell’Autorità sarà anche quello di vigilanza dell’operato dei portali.
    L’Italia però non ha ancora definito chi sarà l’Autorità competente. Questo compito potrebbe spettare alla Consob o a Banca d’Italia.
  2. Il passaporto europeo: una volta che le piattaforme acquisiscono l’autorizzazione verrà loro consegnato un passaporto europeo che concederà di operare in tutti gli Stati membri. Con questo anche le stesse imprese che richiedono il finanziamento in crowdfunding possono accedere alla raccolta fondi su tutto il territorio europeo.
  3. Raccolta e investimenti: la raccolta di capitale di rischio sarà estesa anche a imprese diverse dalle PMI. Le piattaforme di crowdfunding potranno collocare minibond presso gli investitori retail, mentre non sarà più possibile collocare quote di OICR. Ogni impresa ha un massimo di raccolta pari a 5 milioni di euro nell’arco di un anno.

    In più tutti i portali di crowdfunding sono obbligati a definire chiare politiche di analisi, valutazione e selezione dei progetti proposti in piattaforma. Con lo scopo di tutelare gli investitori.
    Saranno introdotte delle bacheche elettroniche che favoriranno il mercato secondario degli strumenti oggetto di crowdfunding, facilitando l’uscita dall’investimento.
  4. Tutela per gli investitori: il regolamento prevede una suddivisione degli investitori in “sofisticati” e “meno sofisticati” volta alla loro tutela, introducendo livelli di salvaguardia differenziati in base alla categoria di appartenenza. Le piattaforme dovranno esporre all’investitore meno sofisticato i rischi e ottenere un consenso esplicito di investimento.
    Per leggere l’articolo sulla classificazione degli investitori clicca qui.
  5. Conflitto di interessi: i gestori delle piattaforme non potranno aderire ai progetti presentati sulle piattaforme, evitando così di privilegiare i loro interessi. Sono previsti inoltre dei requisiti in merito ai reclami.

Con l’introduzione della normativa dovrebbero anche dettare delle regole più precise in merito alla tassazione.

L’applicazione del Regolamento Europeo sul crowdfunding e la proroga al 2023

Una volta definite le novità che stabilisce il Regolamento Europeo sul crowdfunding vediamo qual è la situazione dell’Italia.

L’Italia è tra gli Stati membri che ancora nel 2022 non ha designato l’Autorità competente. Il Regolamento ha concesso alle piattaforme, che erano già autorizzate ad operare nel Paese di appartenenza, il termine del 10 Novembre 2022 per ottenere l’autorizzazione europea, termine oltre il quale le piattaforme non avrebbero potuto operare senza la nuova autorizzazione.

Prima del termine previsto, il Parlamento UE ha esteso ulteriormente il periodo transitorio per continuare a fornire servizi di crowdfunding, emanando un Regolamento Delegato (apri il link per leggere l’intero documento della Commissione Europea).

Gli Stati, quindi, hanno ancora un anno ulteriore di tempo per “mettersi in regola”. La scadenza è prorogata al 10 novembre 2023.

Recrowd e il Regolamento europeo sul crowdfunding

Recrowd, piattaforma di lending crowdfunding che opera nel settore immobiliare, ha già fatto diversi passi in avanti. In primo luogo attende il recepimento della normativa su territorio italiano per accreditarsi ed adempiere alle richieste che verranno formulate. Nel caso remoto di non adeguamento in Italia, saranno intraprese delle strade estere che garantiscano la continuità per utenti e proponenti.

Avendo sempre come obiettivo la tutela dei suoi utenti investitori, Recrowd ha chiuso una partnership con due società del Gruppo Gabetti Property Solutions Spa, Abaco Team e Patrigest. Le due aziende forniscono una consulenza specializzata nel supporto all’attività di selezione. Il loro compito è quello di redigere un rating, risultato di un’ analisi tecnica e un’analisi valutativa delle operazioni immobiliari. Il rating esprime quindi un indice di affidabilità dell’iniziativa immobiliare. È consultabile da ogni investitore nella scheda progetto per valutare se investire o meno.

Ma non è finita qui. La partnership è stata successivamente ampliata e prevede anche che un perito esperto di Abaco presenti un report (SAL) in merito all’andamento dei lavori. Per far conoscere, agli utenti che hanno investito nell’operazione, l’andamento del cantiere. Questi aggiornamenti sono previsti in delle date specifiche identificate alla presentazione del progetto. In questo modo un perito specializzato esterno alle parti valuterà l’andamento dei lavori, circa ogni 4 mesi.
Novità assoluta nel panorama italiano che probabilmente andrà anche oltre le prescrizioni normative che verranno applicate nel 2023.

Si tratta di tutele importanti che Recrowd ha previsto per rafforzare la trasparenza sull’andamento delle operazioni. Che vanno ad alzare il livello di tutela degli investitori. Nella volontà di guidare tutto il settore del crowdfunding verso un percorso di qualità e di affermazione anche nei confronti di investimenti più tradizionali.

Per capire nel dettaglio come saranno definiti i SAL guarda il video di seguito.

Vuoi sapere gli sviluppi sul Regolamento Europeo? Leggi il nostro articolo “Le novità sul Regolamento UE sul crowdfunding“.

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